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[1]Il servizio prestato all'estero sara', nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi nelle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.

[2]Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza, o in altra di condizioni analoghe. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.

[3]La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sara' fatta per decreto Ministeriale.

[4]A parita' di classificazione saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato servizio nelle anzidette residenze, giusta le precedenti disposizioni.

Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-09;298~art4 · fonte del testo

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