Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio prestato all'estero sara', nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato, per talune residenze, di quattro o sei dodicesimi a seconda della distanza dalla patria e dei disagi nelle condizioni del clima e della vita che le residenze stesse presentano.
[2]Detto aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta nella medesima residenza, o in altra di condizioni analoghe. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra residenza.
[3]La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie ora accennate, sara' fatta per decreto Ministeriale.
[4]A parita' di classificazione saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato servizio nelle anzidette residenze, giusta le precedenti disposizioni.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
