Art. 24
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Le promozioni per la formazione dei nuovi ruoli diplomatico e consolare annessi alla presente legge saranno fatte esclusivamente a scelta, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. Il primo comma dell'art. 3 non e' applicabile in occasione della prima promozione dei singoli funzionari dopo la formazione dei nuovi ruoli.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
