Art. 20
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[1]Il riparto di cui sopra sara' fatto da una speciale Commissione cosi' composta:
[2]il sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri (presidente);
[3]il segretario generale del Ministero;
[4]un consigliere di Stato;
[5]due inviati straordinari e ministri plenipotenziari, di cui uno in servizio attivo;
[6]due consoli generali di cui uno in servizio attivo.
[7]La Commissione delibera per votazione segreta.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
