Art. 14
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[1]Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, e' proposto, sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del dicastero.
[2]Al medesimo, cui potra' essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verra' conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'ultimo assegno da esso goduto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
