Art. 13
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[1]I servizi di concetto degli uffici centrali del dicastero saranno disimpegnati da funzionari delle due carriere, diplomatica e consolare, secondo le norme indicate negli articoli seguenti.
[2]Nulla e' innovato per cio' che concerne il personale di concetto estraneo ai ruoli diplomatico e consolare.
[3]Ai posti speciali, e naturalmente fissi, di direttore degli archivi, di bibliotecario e di direttore della tipografia, si accede con norme stabilite da apposito regolamento.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
