Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ogni funzionario trasferito occupera' nel nuovo ruolo il posto corrispondente alla propria anzianita' di grado e di classe.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
