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[1]Al capitolo 29, articolo 2 «Stipendio e paghe dei graduati e militi a cavallo nelle Provincie Siciliane» del bilancio 1867, e' aggiunta la somma di lire trecento cinquantanove mila e cinquanta, occorrente per la ricostituzione delle sezioni dei militi a cavallo nelle Provincie di Palermo e Trapani, che ha avuto luogo mediante i Decreti 30 dicembre 1866.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 15 agosto 1867.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.
[6]Giovanola. U. Rattazzi.
Testo in vigore dal 31 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
