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I fondi che rimangono a stanziarsi nel bilancio 1868 e seguenti a compimento delle spese autorizzate colle Leggi 24 maggio 1863, n. 1292, e 17 maggio 1865, n. 2304, per opere stradali della Sicilia, ed i fondi che rimarranno disponibili al 31 dicembre del corrente anno sul bilancio 1867 ed anteriori, per opere stradali della Sicilia, saranno riuniti ai fondi da inscriversi per effetto dell'articolo 4 della Legge 28 giugno 1866, n. 3014, sotto un solo capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici avente per titolo: Rete stradale della Sicilia.
Testo in vigore dal 31 agosto 1867 al 16 dicembre 2009
