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Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sara' inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purche' pero' la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
