Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
