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[1]Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purche' fissi e continuativi, nonche' alle pensioni ed alle indennita' che tengono luogo di pensioni:

[2]1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

[3]2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

[4]Nel caso di concorso delle cause di pignoramento o sequestrabilita' di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, non potra' cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della meta' dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;276~art2 · fonte del testo

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