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[1]L'esercizio della facolta' di cedere una quota di stipendio od assegno, di cui al primo comma dell'art. 3, e' limitato al termine di un anno dalla data in cui avra' esecuzione la presente legge. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Di Broglio.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1903, n. 289
1La L. 8 luglio 1903, n. 289 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, sono prorogate fino al 30 giugno 1904".
Testo in vigore dal 1 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
