Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' in facolta' delle amministrazioni non governative, di cui all'art. 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorita' tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
