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[1]Saranno deferiti al consiglio di disciplina dell'amministrazione cui appartengono gl'impiegati i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gl'impegni precedentemente contratti.
[2]Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
