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[1]Le prescrizioni degli articoli 1 a 7 e della prima parte dell'art. 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio superiore a lire 100 mensili di cui al primo comma dell'art. 3, alla quale condizione viene per questi impiegati derogato) hanno effetto anche per gli impiegati, pensionati o salariati del fondo per il culto, degli economati generali, dei comuni, delle provincie e delle opere pie, delle camere di commercio, degli istituti di emissione, delle casse di risparmio e delle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti e' rispettivamente trasferita la facolta' di cui al n. 1 dell'art. 2, per i debiti verso gli enti medesimi. Ferma la applicabilita' dell'art. 3 esclusivamente agli stipendi, e non anche alle pensioni e salari.

[2]Rimangono di conformita' modificate le correlative disposizioni delle leggi 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858, e 14 luglio 1898, n. 335.

Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;276~art11 · fonte del testo

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