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[1]Invece delle ordinarie tasse sugli affari e' stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:
[2]di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede lire 50;
[3]di lire 1 se eccede lire 50 e non lire 100;
[4]di lire 2 se eccede lire 100 e non lire 200;
[5]di lire 3 se eccede lire 200 e non lire 300;
[6]e successivamente di una lira in piu' per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle lire 300.
[7]Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
