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Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, ne' pignorati, ne' sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennita', i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
