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[1]I capi degl'istituti governativi e pareggiati d'istruzione media di ogni provincia, si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi, di regola due volte all'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Ministero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse e per conferire e discutere sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

[2]Si potranno tenere anche adunanze parziali dei capi istituti dello stesso ordine di scuole.

[3]Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle Giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

[4]Ai capi d'istituto, per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituti pareggiati tale rimborso e' dovuto dall'ente che mantiene la scuola.

Testo in vigore dal 11 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;678~art6 · fonte del testo

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