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[1]I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza dal ginnasio o dal liceo o alla licenza dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, che non siano l'italiano e la storia, possono conseguire la dichiarazione d'idoneita' o la licenza limitate.
[2]Tale dichiarazione d'idoneita' e tale licenza limitate possono essere conferite soltanto con voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi, nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'Universita' e agli istituti universitari.
Testo in vigore dal 11 luglio 1912 al 22 novembre 1919
