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[1]Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.
[2]L'alunno e' ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'art. 1, pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
