Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1885 al 10 gennaio 1886. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1884, n. 2847
1La L. 31 dicembre 1884, n. 2847 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (Serie 3ª), e' prorogato a tutto il 30 giugno 1885".
L. 28 giugno 1885, n. 3181
2La L. 28 giugno 1885, n. 3181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Serie 3ª), gia' prorogato con altra legge 31 dicembre 1884, n. 2847, al 30 giugno 1885 (Serie 3ª), e' nuovamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1885".
Testo in vigore dal 14 luglio 1885 al 10 gennaio 1886
