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La tassa di ricchezza mobile dovuta per i prestiti stipulati dalle provincie allo scopo stabilito dalla presente legge sara' anticipata dalle provincie stesse, considerate come intermediarie delle sovvenzioni che esse daranno agli Enti, Corpi morali o privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
