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[1]I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai proprietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti.

[2]I proprietari, sieno essi Corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati, il cui valore, diffalcate le passivita' eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1483~art6 · fonte del testo

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