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[1]I modi ed i termini della restituzione dei mutui che dalle provincie saranno fatti ai proprietari verranno stabiliti dalle provincie stesse nei rispettivi contratti.
[2]I proprietari, sieno essi Corpi morali o privati, per conseguire dalla provincia i mutui, a termine della presente legge, dovranno dare in garanzia terreni o fabbricati, il cui valore, diffalcate le passivita' eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
