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I Consorzi idraulici, ai quali sara' concessa la distribuzione di una quota parte dei prestiti fatti dalle provincie, giusta l'articolo primo della presente legge, saranno obbligati a presentare i conti preventivi annuali alla competente autorita' tutoria; e qualora non li presentassero, o non comprendessero nei conti prodotti le quote necessarie agli interessi ed all'ammortamento, si provvedera' a termini dell'art. 44 della legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonificazioni.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
