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Le Banche cooperative e popolari sono autorizzate, secondo gli articoli 11 e 12 della presente legge, a concedere prestiti ai danneggiati dalle inondazioni che non fossero soci, e con modi e termini di restituzione diversi da quelli permessi dai loro statuti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
