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[1]Gli Istituti indicati nell'articolo precedente faranno i prestiti ad un interesse non superiore a quello da loro pagato alla provincia, e condurranno la relativa gestione gratuitamente, mantenendola sempre, con conto speciale, separata e distinta dalle altre loro operazioni.

[2]Ciaschedun Istituto rispondera' soltanto della somma da esso assunta dalla provincia, e relativi interessi, calcolati colle norme dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1483~art12 · fonte del testo

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