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[1]Per gli scopi della presente legge gli estratti catastali, i certificati ipotecari e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.
[2]I proprietari non potranno domandare questi documenti che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla Deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovra' trattenerli nel proprio archivio.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
