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[1]Per gli scopi della presente legge gli estratti catastali, i certificati ipotecari e gli altri documenti che possono occorrere, al fine di comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera. I pubblici uffici li rilasceranno gratuitamente.

[2]I proprietari non potranno domandare questi documenti che in base ad una speciale autorizzazione rilasciata dalla Deputazione provinciale, ed i pubblici uffici ed i notai trasmetteranno i documenti direttamente alla provincia, la quale dovra' trattenerli nel proprio archivio.

Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-08;1483~art10 · fonte del testo

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