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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concorrere in ragione del due per cento, per un termine non maggiore di 20 anni, al pagamento dell'interesse sulle somme che i Consigli provinciali dei territori danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 deliberino di prendere a prestito e il Governo riconosca indispensabili per riparare ai danni delle inondazioni.
[2]I prestiti potranno essere contratti per conto delle provincie, dei comuni, dei Consorzi idraulici, ed anche per fare mutui a proprietari danneggiati.
[3]La somma dei prestiti non potra' eccedere complessivamente 20 milioni di lire per tutti i territori sopra menzionati.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
