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[1]L'uffiziale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, come e' stabilito negli articoli 1 e 2, sara' rivocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli uffiziali 25 maggio 1852.

[2]In questo caso la rivocazione avra' luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del Tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente Legge.

Testo in vigore dal 19 agosto 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1871-07-31;393~art8 · fonte del testo

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