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[1]Il diritto di riscuotere le annualita' appartiene all'uffiziale durante il matrimonio.

[2]Nel caso di separazione, tale diritto spettera' a quello dei coniugi che sara' riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anche da una terza persona, secondo che verra' ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o, in caso contrario, per ripartirsi fra loro in quella misura che sara' fissata dal Tribunale stesso.

[3]Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'art. 6 e per il tempo ivi stabilito.

Testo in vigore dal 19 agosto 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-07-31;393~art4 · fonte del testo

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