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Ad eccezione degli uffiziali generali, non possono ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio gli uffiziali e gli assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura la rendita infrascritta:
- a)Di lire 2000 per gli uffiziali subalterni od assimilati a tali gradi;
- b)Di lire 1600 per i capitani od assimilati a tale grado;
- c)Di lire 1200 per gli uffiziali superiori od assimilati a tal grado e per gli uffiziali inferiori od assimilati quando abbiano compiuto il 40° anno di eta'.
Testo in vigore dal 19 agosto 1871 al 16 dicembre 2009
