Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, parte straordinaria, sara' stanziato il fondo di un milione di lire per concorso dello Stato nella spesa dell'Esposizione generale nazionale da tenersi in Torino nel 1884. La detta somma sara' distribuita in rate eguali sui bilanci dei due esercizi 1883 e 1884.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[9]UMBERTO.
[10]Berti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
