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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione, cagionata dalla presente legge.
[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
[3]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale degli stabili aggiornato, depurato dell'imposta fondiaria, capitalizzato al saggio del cento per tre e cinquanta.
[4]I periti non dovranno, per la stima delle indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano.
[5]Per quanto non e' previsto dalla presente legge, sara' applicata la legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[6]Per il completamento del piano regolatore suddetto, e' assegnato il termine di anni dieci dalla data di promulgazione della presente legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Di Crollalanza.
[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
