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[1]Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprieta' per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Apuania degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge sono stabilite rispettivamente nella misura fissa di L. 20 per ogni atto ed ogni trascrizione.
[2]La stessa disposizione si applica anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa stipulate per la esecuzione del piano di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
