Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il comune di Apuania puo' comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi a integrare le finalita' dell'opera ed a soddisfare le suo prevedibili esigenze future. Il comune di Apuania e' facoltizzato a cedere tali aree ai proprietari espropriati a condizioni da determinarsi dal Comune stesso.
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
