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[1]Per la procedura di espropriazione si seguono le seguenti norme:
[2]Il comune di Apuania pubblica l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni. Decorsi trenta giorni da tale pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.
[3]Per tutto il resto si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
