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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.
[2]La indennita' di espropriazione, per opere di piano regolatore, sara' determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle localita', sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennita' di espropriazione sara' costituita dallo stesso valore venale.
[3]Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potra' essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.
[4]Nella determinazione del valore venale non dovra' essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
