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[1]Il piano di massima non ha limiti di durata.
[2]Per l'attuazione dei piani particolareggiati suddetti e' assegnato il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266.
[3]L'approvazione dei successivi piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, ai fini dell'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali.
[4]Per la loro attuazione e' assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.
Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
