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[1]Il Prefetto determinera' l'ammontare delle somme che in via provvisoria dovranno depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quali indennita' di espropriazioni ed i termini entra i quali dovranno tali somme essere depositate.
[2]Tali provvedimenti verranno notificati agli interessati nella forma delle citazioni.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
