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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del suddetto piano regolatore e di ampliamento.
[2]I periti non dovranno, nella stima per l'indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano regolatore e di ampliamento.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
