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((Le indennita', dovute ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera' per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della citta' di Cremona saranno determinate, sulla media del valore venale e del valore legale, calcolato questo per i fabbricati sulla base dell'imponibile lordo, depurato del terzo a norma della legge sull'imposta dei fabbricati, senza detrazione dell'imposta stessa e per i terreni sulla base dell'estimo catastale determinato ai sensi dell'art. 9 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria, senza detrazione dell'imposta stessa; capitalizzando rispettivamente l'imponibile netto o l'estimo netto ad un saggio contenuto entro i limiti dal 3,50 al 7 per cento, quando la media del valore venale, e del valore legale, non superi il valore venale; ove lo superasse, l'indennita' d'esproprio sara' costituita dello stesso valore venale)).
Testo in vigore dal 11 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009
