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Per l'espropriazione delle aree destinate a vie od a piazze e delle zone latistanti alle sedi stradali da occuparsi ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Comune procedera' nei riguardi dei vari proprietari, a norma delle disposizioni generali della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' 25 giugno 1865, n. 2359, e delle disposizioni speciali contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
