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[1]Per l'attuazione del piano regolatore suddetto concernente la prima zona di cui al precedente art. 12, e' assegnato il termine di anni venticinque dalla data di pubblicazione della presente legge.
[2]Per l'attuazione del piano di ampliamento relativo alla seconda zona e' assegnato il termine di anni cinquanta dalla data di pubblicazione della presente legge.
[3]Per quanto non e' previsto nella presente legge sara' applicata la legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Di Crollalanza - Rocco - Mosconi - Giuliano - Gazzera.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
