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Il Governo avra' facolta' di approvare con Regio decreto e previa la osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni ed aggiunte del piano che, nel corso della sua attuazione, verranno dal Comune ritenute convenienti.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
