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[1]Gli acquirenti delle aree risultanti dalla demolizione di edifici espropriati o da strade soppresse, dovranno, per la costruzione di nuovi fabbricati, attenersi alle norme che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale da trascriversi nel rispettivo atto di compra-vendita delle aree, riservate le sanzioni contrattuali e regolamentari.
[2]Il tracciamento sul terreno delle nuove linee, entro le quali dovranno sorgere le costruzioni di cui sopra, verra' eseguito alla presenza delle parti ed a cura di un tecnico appositamente designato dall'Amministrazione comunale.
Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
