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Le opposizioni degli interessati, trattate con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere proposte davanti alla competente autorita' giudiziaria soltanto relativamente alla determinazione provvisoria della indennita' e dovranno essere prodotte entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente articolo 10. Trascorso il termine su indicato senza che siano state prodotte le opposizioni, il prezzo delle indennita', come sopra determinato, diverra' definitivo ed il conservatore delle ipoteche sara' autorizzato a rendere pure definitiva la trascrizione di cui al precedente articolo 10, dietro presentazione del certificato negativo da rilasciarsi dalla Cancelleria del Tribunale di Cremona.

Testo in vigore dal 26 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-05-01;612~art11 · fonte del testo

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