Art. 2 (Regolamento per l'attuazione del piano regolatore edilizio)
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[1]Le caratteristiche, altezza, larghezza, struttura dei porticati, previsti dal piano, saranno per ciascuna piazza e via determinate dal Comune. I pilastri e le colonne dei portici dovranno essere in pietra da taglio.
[2]La pavimentazione dei portici sara' in pietra naturale, i banchettoni che fanno da gradino al portico sul marciapiede o su strada saranno di sarizzo o di granito.
[3]Nei banchettoni dei portici dovranno essere ricavate asole coperte con inferriata per la illuminazione e l'aereazione dei sotterranei. I disegni dei campi manterranno l'unita' per ogni unita' architettonica.
Testo in vigore dal 24 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
