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Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.
Testo in vigore dal 24 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
