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[1]Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, e' assegnato il termine di anni 18 dalla data di promulgazione della presente, salvo proroga nei casi e con le modalita' previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Fermo il predetto termine di 18 anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano sara' indicato il termine entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.
[3]Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sara' con sentita ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di conservazione e di manutenzione dei loro immobili.
[4]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.
[5]In tal caso delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 6 aprile 1933 - Anno XI
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ERCOLE - GAZZERA.
[10]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 24 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
