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[1]Nelle zone industriali potra' essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione, solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti gia' sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessita' per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitarsi.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per i lavori pubblici:
[4]Razza
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
